Codice civile
Art. 757 c.c. — Diritto dell'erede sulla propria quota
Libro II — Delle successioni · Titolo IV — Della divisione; Capo IV — Degli effetti della divisione e della garanzia delle quote
Testo dell'articolo
Ogni coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione, anche per acquisto all'incanto, e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Dopo la divisione ogni erede è considerato successore diretto del defunto nei beni della propria porzione, come se gli altri beni non fossero mai stati suoi. Questa ricostruzione degli effetti va distinta dalla qualificazione traslativa della divisione ai fini di altre discipline, come quella urbanistica.
Esempio pratico
Nella divisione la casa passa a un fratello e il terreno all’altro: ciascuno ricostruisce il proprio acquisto successorio sul bene assegnato.
Giurisprudenza
Frutti prima e dopo l’assegnazione
Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 5978, 2024, Rv. 670527-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
I frutti naturali già separati prima della divisione appartengono alla comunione; quelli separati dopo seguono il bene assegnato. La retroattività divisoria non trasferisce al solo assegnatario tutti i frutti già divenuti autonomi.
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