Codice civile
Art. 759 c.c. — Evizione subita da un coerede
Libro II — Delle successioni · Titolo IV — Della divisione; Capo IV — Degli effetti della divisione e della garanzia delle quote
Testo dell'articolo
Se alcuno dei coeredi subisce evizione, il valore del bene evitto, calcolato al momento dell'evizione, deve essere ripartito tra tutti i coeredi ai fini della garanzia stabilita dall'articolo precedente, in proporzione del valore che i beni attribuiti a ciascuno di essi hanno al tempo dell'evizione e tenuto conto dello stato in cui si trovano al tempo della divisione.
Se uno dei coeredi è insolvente, la parte per cui è obbligato deve essere egualmente ripartita tra l'erede che ha sofferto l'evizione e tutti gli eredi solventi.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Quando un coerede perde per evizione un bene assegnato, gli altri condividono il costo della garanzia secondo il valore delle rispettive attribuzioni al momento della perdita, considerando lo stato dei beni alla divisione. La quota del garante insolvente si distribuisce anche sull’erede colpito dall’evizione e sugli altri solventi.
Esempio pratico
Una proprietà di terzi, già esistente alla divisione, viene riconosciuta sul lotto di un erede: si ricostruiscono i valori e il riparto dell’indennizzo.
Giurisprudenza
Perdita del bene e garanzia della divisione
Corte di cassazione, sez. II, n. 796, 1986 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La perdita del bene attribuito dal testatore, provocata dall’esecuzione del creditore del defunto, non rende per questo nulla la divisione. Si esamina invece la garanzia dovuta dagli altri coeredi.
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