Codice civile
Art. 760 c.c. — Inesigibilità di crediti
Libro II — Delle successioni · Titolo IV — Della divisione; Capo IV — Degli effetti della divisione e della garanzia delle quote
Testo dell'articolo
Non è dovuta garanzia per l'insolvenza del debitore di un credito assegnato a uno dei coeredi, se l'insolvenza è sopravvenuta soltanto dopo che è stata fatta la divisione.
La garanzia della solvenza del debitore di una rendita è dovuta per i cinque anni successivi alla divisione.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Se un credito assegnato a un erede diventa irrecuperabile soltanto dopo la divisione, gli altri non garantiscono l’insolvenza sopravvenuta. Per il debitore di una rendita la garanzia di solvenza dura invece cinque anni dalla divisione.
Esempio pratico
Un credito era esigibile alla divisione ma il debitore fallisce successivamente: il coerede assegnatario verifica se ricorra davvero insolvenza sopravvenuta.
Giurisprudenza
Crediti comuni prima della divisione
Corte di cassazione, sez. 3, sentenza n. 10585, 2024, Rv. 670786-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
I crediti ereditari restano nella comunione fino alla divisione, diversamente dai debiti ripartiti pro quota. Un coerede può agire sul credito comune, ferma la valutazione dell’interesse del debitore all’intervento degli altri.
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