Codice civile
Art. 758 c.c. — Garanzia tra coeredi
Libro II — Delle successioni · Titolo IV — Della divisione; Capo IV — Degli effetti della divisione e della garanzia delle quote
Testo dell'articolo
I coeredi si devono vicendevole garanzia per le sole molestie ed evizioni derivanti da causa anteriore alla divisione.
La garanzia non ha luogo, se è stata esclusa con clausola espressa nell'atto di divisione, o se il coerede soffre l'evizione per propria colpa.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Gli eredi si garantiscono reciprocamente contro pretese di terzi e perdita dei beni assegnati quando la causa esisteva prima della divisione. La garanzia può essere esclusa espressamente nell’atto e non opera se la perdita dipende dalla colpa del coerede.
Esempio pratico
Un erede perde il terreno perché un terzo prova un diritto anteriore alla divisione: controlla la garanzia verso gli altri coeredi.