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Art. 767 c.c. — Facoltà del coerede di dare il supplemento 

Libro II — Delle successioni · Titolo IV — Della divisione; Capo V — Dell’annullamento e della rescissione in materia di divisione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il coerede contro il quale è promossa l'azione di rescissione può troncarne il corso e impedire una nuova divisione, dando il supplemento della porzione ereditaria, in danaro o in natura, all'attore e agli altri coeredi che si sono a lui associati.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Chi è convenuto in rescissione può evitare una nuova divisione integrando la porzione insufficiente con denaro o beni. Deve soddisfare l’attore e gli altri coeredi che si sono associati alla sua iniziativa.

Esempio pratico

Il lotto di un coerede è insufficiente: il convenuto propone e corrisponde il supplemento adeguato invece di rifare tutte le attribuzioni.

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