Codice civile
Art. 767 c.c. — Facoltà del coerede di dare il supplemento
Libro II — Delle successioni · Titolo IV — Della divisione; Capo V — Dell’annullamento e della rescissione in materia di divisione
Testo dell'articolo
Il coerede contro il quale è promossa l'azione di rescissione può troncarne il corso e impedire una nuova divisione, dando il supplemento della porzione ereditaria, in danaro o in natura, all'attore e agli altri coeredi che si sono a lui associati.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Chi è convenuto in rescissione può evitare una nuova divisione integrando la porzione insufficiente con denaro o beni. Deve soddisfare l’attore e gli altri coeredi che si sono associati alla sua iniziativa.
Esempio pratico
Il lotto di un coerede è insufficiente: il convenuto propone e corrisponde il supplemento adeguato invece di rifare tutte le attribuzioni.