Codice civile
Art. 768 c.c. — Alienazione della porzione ereditaria
Libro II — Delle successioni · Titolo IV — Della divisione; Capo V — Dell’annullamento e della rescissione in materia di divisione
Testo dell'articolo
Il coerede che ha alienato la sua porzione o una parte di essa non è più ammesso a impugnare la divisione per dolo o violenza, se l'alienazione è seguita quando il dolo era stato scoperto o la violenza era cessata.
Il coerede non perde il diritto di proporre l'impugnazione, se la vendita è limitata a oggetti di facile deterioramento o di valore minimo in rapporto alla quota.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Chi vende la propria porzione dopo aver scoperto l’inganno o dopo la cessazione delle minacce perde la possibilità di impugnare la divisione per quei vizi. La vendita di soli beni rapidamente deteriorabili o di valore minimo non determina questa preclusione.
Esempio pratico
Dopo aver scoperto il dolo, il coerede vende l’intero lotto: si verifica la preclusione; vendere pochi prodotti deperibili può invece rientrare nell’eccezione.