Codice civile
Art. 768-quater c.c. — Partecipazione
Libro II — Delle successioni · Titolo IV — Della divisione; Capo V-bis — Del patto di famiglia
Testo dell'articolo
Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore.
Gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura.
I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell'azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti; l'assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purché vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti.
Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Partecipano il coniuge e tutti i legittimari individuati come se la successione si aprisse al momento del patto. Gli assegnatari liquidano gli altri, salvo rinuncia totale o parziale, secondo le quote di riserva; è possibile una liquidazione in natura. Le attribuzioni previste sono imputate alla legittima e quanto ricevuto dai contraenti è escluso da collazione e riduzione.
Esempio pratico
Una figlia riceve l’azienda; coniuge e altro figlio partecipano e concordano la liquidazione, oppure dichiarano una rinuncia nei limiti consentiti.
Giurisprudenza
Legittimari e liquidazione nel programma familiare
Corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 4376, 2026, Rv. 677461-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Il passaggio aziendale richiede la partecipazione dei soggetti che sarebbero legittimari al momento del patto e l’organizzazione delle loro spettanze. Il riassetto va valutato unitariamente, anche in presenza di attribuzioni collegate.
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