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Codice civile

Art. 779 c.c. — Donazione a favore del tutore o protutore 

Libro II — Delle successioni · Titolo V — Delle donazioni; Capo II — Della capacità di disporre e di ricevere per donazione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

È nulla la donazione a favore di chi è stato tutore o protutore del donante, se fatta prima che sia stato approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo.

Si applicano le disposizioni dell'art. 599.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il dono all’ex tutore o protutore è nullo finché non sia approvato il rendiconto o estinta la relativa azione. La tutela evita attribuzioni prima del chiarimento della gestione. Il rinvio al 599 e le disposizioni sull’amministrazione di sostegno vanno considerati per individuare eccezioni e ambito concreto.

Esempio pratico

Terminata la tutela, il beneficiario vuole donare al gestore: prima controlla rendiconto, eventuali eccezioni e data dell’atto.

Giurisprudenza

  • Donazione al gestore e rendiconto

    Corte di cassazione, sez. 1, ordinanza n. 3941, 2025, Rv. 673846-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    L’incapacità temporanea di ricevere il dono protegge la verifica della gestione. Può operare anche per l’amministratore di sostegno se l’incarico comporta il rendiconto dei beni del beneficiario.

    Fonte →

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