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Art. 789 c.c. — Inadempimento o ritardo nell'esecuzione 

Libro II — Delle successioni · Titolo V — Delle donazioni; Capo III — Della forma e degli effetti della donazione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il donante, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'eseguire la donazione, è responsabile soltanto per dolo o per colpa grave.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Se non esegue il dono promesso o lo esegue in ritardo, il donante risponde soltanto quando agisce con dolo o colpa grave. Questa regola attenuata riflette la gratuità dell’operazione.

Esempio pratico

Il donante, dopo un contratto valido, impedisce volontariamente la consegna dovuta: si valuta la responsabilità per inadempimento.

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