Codice civile
Art. 791 c.c. — Condizione di riversibilità
Libro II — Delle successioni · Titolo V — Delle donazioni; Capo III — Della forma e degli effetti della donazione
Testo dell'articolo
Il donante può stipulare la riversibilità delle cose donate, sia per il caso di premorienza del solo donatario, sia per il caso di premorienza del donatario e dei suoi discendenti.
Nel caso in cui la donazione è fatta con generica indicazione della riversibilità, questa riguarda la premorienza, non solo del donatario, ma anche dei suoi discendenti.
Non si fa luogo a riversibilità che a beneficio del solo donante. Il patto a favore di altri si considera non apposto.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il dono può prevedere il ritorno dei beni al donante se il donatario muore prima di lui, oppure se premuoiono anche i discendenti del donatario. Se la clausola è generica, comprende entrambe le premorienze. Il ritorno può beneficiare soltanto il donante.
Esempio pratico
L’atto stabilisce genericamente la riversibilità: si controlla anche la sopravvivenza dei discendenti, prima di ritenere avverata la condizione.