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Art. 792 c.c. — Effetti della riversibilità 

Libro II — Delle successioni · Titolo V — Delle donazioni; Capo III — Della forma e degli effetti della donazione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il patto di riversibilità produce l'effetto di risolvere tutte le alienazioni dei beni donati e di farli ritornare al donante liberi da ogni peso o ipoteca, ad eccezione dell'ipoteca iscritta a garanzia della dote o di altre convenzioni matrimoniali, quando gli altri beni del coniuge donatario non sono sufficienti, e nel caso soltanto in cui la donazione è stata fatta con lo stesso contratto matrimoniale da cui l'ipoteca risulta.

È valido il patto per cui la riversione non deve pregiudicare la quota di riserva spettante al coniuge superstite sul patrimonio del donatario, compresi in esso i beni donati.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

L’avveramento della riversibilità fa ritornare i beni al donante e risolve le alienazioni, liberandoli dai pesi e dalle ipoteche, con l’eccezione matrimoniale indicata dal testo. Si può preservare pattiziamente la quota di riserva del coniuge superstite del donatario.

Esempio pratico

Un bene soggetto a riversibilità viene poi venduto: al verificarsi della condizione si esaminano gli effetti sull’acquisto successivo e sui vincoli.

Note

Il rinvio alla dote è storico e va coordinato con art. 166-bis: non autorizza la costituzione di nuove doti.

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