Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 812 c.c. — Distinzione dei beni 

Libro III — Della proprietà · Titolo I — Dei beni; Capo I — Dei beni in generale

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo.

Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo o sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione.

Sono mobili tutti gli altri beni.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

La norma distingue immobili e mobili. Sono immobili il suolo e le cose incorporate o stabilmente collegate nei termini indicati, comprese alcune costruzioni galleggianti; tutti gli altri beni sono mobili.

Esempio pratico

Un’attrezzatura smontabile può essere parte di un impianto stabilmente integrato: la possibilità tecnica di rimuoverla non risolve da sola la qualificazione.

Giurisprudenza

  • Amovibilità delle attrezzature e connessione all’impianto

    Corte di cassazione, sez. T, ordinanza n. 29332, 2025, Rv. 677040-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Nel regime fiscale esaminato, le attrezzature di un distributore sono considerate immobili quando risultano essenziali e integrate nella destinazione produttiva della struttura. La loro rimovibilità tecnica non esclude tale qualificazione.

    Fonte →

Articoli collegati