Codice civile
Art. 814 c.c. — Energie
Libro III — Della proprietà · Titolo I — Dei beni; Capo I — Dei beni in generale
Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.
Testo dell'articolo
Si considerano beni mobili le energie naturali che hanno valore economico.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Le energie dotate di valore economico sono considerate beni mobili. La regola permette di trattare giuridicamente un’utilità che non assume la forma di un oggetto materiale ordinario.
Esempio pratico
Una fornitura di energia elettrica riguarda un’utilità economicamente valutabile, da distinguere dall’impianto che la produce o la distribuisce.