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Codice civile

Art. 815 c.c. — Beni mobili iscritti in pubblici registri 

Libro III — Della proprietà · Titolo I — Dei beni; Capo I — Dei beni in generale

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

I beni mobili iscritti in pubblici registri sono soggetti alle disposizioni che li riguardano e, in mancanza, alle disposizioni relative ai beni mobili.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

I beni mobili iscritti in pubblici registri seguono le norme speciali previste per essi. Per ciò che non è regolato da tali norme valgono le disposizioni sui beni mobili.

Esempio pratico

Prima di acquistare un veicolo occorre verificare la sua effettiva iscrizione e il regime di pubblicità applicabile, senza usare indiscriminatamente la regola del possesso vale titolo.

Giurisprudenza

  • Bene non ancora iscritto e acquisto mediante possesso

    Corte di cassazione, sez. II, n. 4189, 2024 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Secondo il precedente segnalato dalla fonte editoriale, un mobile ancora privo dell’iscrizione richiesta può seguire il regime ordinario di acquisto mediante possesso. La mancanza dei documenti di circolazione non basta, in quella fattispecie, a dimostrare la mala fede dell’acquirente.

    Fonte →

Note

Corretto graficamente «elle disposizioni» in «alle disposizioni» nel testo leggibile; estratto ufficiale originario conservato separatamente. Conservata la correzione grafica dichiarata alle disposizioni rispetto al refuso della riproduzione ufficiale.

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