Codice civile
Art. 830 c.c. — Beni degli enti pubblici non territoriali
Libro III — Della proprietà · Titolo I — Dei beni; Capo II — Dei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici
Testo dell'articolo
I beni appartenenti agli enti pubblici non territoriali sono soggetti alle regole del presente codice, salve le disposizioni delle leggi speciali.
Ai beni di tali enti che sono destinati a un pubblico servizio si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 828.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Per gli enti pubblici non territoriali il codice rinvia alle proprie disposizioni, salvo diversa disciplina speciale. Quando un bene è destinato al pubblico servizio, si applica il vincolo di destinazione previsto per il patrimonio indisponibile.
Esempio pratico
Un terreno di un ente di riforma fondiaria non perde automaticamente la destinazione istituzionale solo perché è scaduto un termine ordinatorio di assegnazione.
Giurisprudenza
Terreni di riforma fondiaria e destinazione persistente
Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 19802, 2025, Rv. 675686-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
La finalità istituzionale dell’ente impedisce di acquistare per usucapione diritti incompatibili sui terreni destinati alla riforma fondiaria. La scadenza del termine ordinatorio per assegnarli non estingue da sola la destinazione tutelata.
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