Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 832 c.c. — Contenuto del diritto 

Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo I — Disposizioni generali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il proprietario può godere e disporre del bene pienamente ed escludere altri, entro i limiti e con gli obblighi posti dall’ordinamento. La pienezza del diritto non equivale all’assenza di vincoli legali.

Esempio pratico

La scelta di vendere, utilizzare o dismettere un immobile richiede anche la verifica di vincoli, forma e obblighi che restano applicabili all’operazione concreta.

Giurisprudenza

  • Rinuncia immobiliare e funzione sociale

    Corte di cassazione, sez. U, sentenza n. 23093, 2025, Rv. 675840-02 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Le Sezioni Unite non considerano invalida o abusiva la rinuncia soltanto perché sorretta dall’interesse economico del proprietario. La funzione sociale non introduce direttamente un obbligo generale di restare titolare del bene, mentre i limiti patrimoniali devono avere base legislativa.

    Fonte →

Articoli collegati