Codice civile
Art. 832 c.c. — Contenuto del diritto
Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il proprietario può godere e disporre del bene pienamente ed escludere altri, entro i limiti e con gli obblighi posti dall’ordinamento. La pienezza del diritto non equivale all’assenza di vincoli legali.
Esempio pratico
La scelta di vendere, utilizzare o dismettere un immobile richiede anche la verifica di vincoli, forma e obblighi che restano applicabili all’operazione concreta.
Giurisprudenza
Rinuncia immobiliare e funzione sociale
Corte di cassazione, sez. U, sentenza n. 23093, 2025, Rv. 675840-02 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Le Sezioni Unite non considerano invalida o abusiva la rinuncia soltanto perché sorretta dall’interesse economico del proprietario. La funzione sociale non introduce direttamente un obbligo generale di restare titolare del bene, mentre i limiti patrimoniali devono avere base legislativa.
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