Codice civile
Art. 842 c.c. — Caccia e pesca
Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo II — Della proprietà fondiaria; Sezione I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno.
Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall'autorità.
Per l'esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
L’accesso per la caccia è consentito nei termini del codice e delle leggi speciali, mentre per la pesca occorre il consenso del proprietario. Il coordinamento con la L. 157/1992 è indispensabile, anche per fondi chiusi, colture e gestione programmata.
Esempio pratico
Per vietare la caccia non basta in ogni caso un cartello privato: si verifica il regime del fondo e si seguono, quando richiesti, notifica e delimitazione legali.
Note
Coordinamento con L. 157/1992, art. 15: fondi chiusi, colture, gestione programmata e procedure; cartello isolato non equivale sempre a un valido divieto.