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Codice civile

Art. 843 c.c. — Accesso al fondo 

Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo II — Della proprietà fondiaria; Sezione I — Disposizioni generali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune.

Se l'accesso cagiona danno, è dovuta un'adeguata indennità.

Il proprietario deve parimenti permettere l'accesso a chi vuole riprendere la cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l'animale che vi si sia riparato sfuggendo alla custodia. Il proprietario può impedire l'accesso consegnando la cosa o l'animale.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Quando lavori indispensabili su un’opera del vicino o condivisa richiedono di entrare nel fondo, il proprietario deve permettere l’accesso. Se l’accesso causa un danno è dovuta adeguata indennità; per recuperare cose o animali entrati accidentalmente il proprietario può evitare l’ingresso restituendoli.

Esempio pratico

Per riparare un impianto si confrontano le alternative: se i lavori sono eseguibili altrimenti con minore sacrificio, l’ingresso nel fondo vicino non è automaticamente dovuto.

Giurisprudenza

  • Necessità dell’accesso e alternative

    Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 18555, 2021, Rv. 661626-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    L’esigenza di fare lavori non dimostra automaticamente il diritto a entrare nel fondo vicino. La Corte richiede il confronto delle alternative, per verificare se ingresso e transito siano davvero necessari e quale soluzione comporti il minor sacrificio.

    Fonte →
  • Indennità per temporanea perdita dell’uso

    Corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 32707, 2024 · Principio da rassegna ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    La rassegna presenta l’obbligo dell’art. 843 come collegato alla proprietà del fondo. La perdita temporanea della possibilità di utilizzare l’area può integrare il danno da accesso, con liquidazione equitativa dell’indennità una volta dimostrato il pregiudizio rilevante.

    Fonte →

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