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Codice civile

Art. 886 c.c. — Costruzione del muro di cinta 

Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo II — Della proprietà fondiaria; Sezione VI — Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Ciascuno può costringere il vicino a contribuire per metà nella spesa di costruzione dei muri di cinta che separano le rispettive case, i cortili e i giardini posti negli abitati. L'altezza di essi, se non è diversamente determinata dai regolamenti locali o dalla convenzione, deve essere di tre metri.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Negli abitati il codice consente di richiedere al vicino metà della spesa per il muro di cinta che separa case, cortili o giardini. L'altezza ordinaria è tre metri, salvo regolamenti o accordi. La pretesa contributiva non si estende indistintamente a ogni recinzione.

Esempio pratico

Un proprietario realizza un muro separatore e chiede metà del costo. Occorre verificare luogo, funzione, altezza e condizioni del diritto al contributo prima di quantificare l'importo.

Giurisprudenza

  • Altezza derogata e contributo per il muro

    Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 1412, 2024, Rv. 670131-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    La pronuncia distingue la possibilità di realizzare un muro di altezza diversa e il potere di imporre al vicino una quota di costo. Per quest'ultimo applica restrittivamente la regola contributiva e considera rilevante l'altezza ordinaria di tre metri.

    Fonte →

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