Codice civile
Art. 887 c.c. — Fondi a dislivello negli abitati
Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo II — Della proprietà fondiaria; Sezione VI — Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi
Testo dell'articolo
Se di due fondi posti negli abitati uno è superiore e l'altro inferiore, il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta all'altezza del proprio suolo, ed entrambi i proprietari devono contribuire per tutta la restante altezza.
Il muro deve essere costruito per metà sul terreno del fondo inferiore e per metà sul terreno del fondo superiore.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Fra fondi a diverso livello negli abitati, il proprietario superiore sostiene il muro dalle fondamenta alla quota del proprio terreno. La parte ulteriore è a carico di entrambi. Il codice prevede la costruzione per metà su ciascun fondo, ma occorre ricostruire origine del dislivello e responsabilità degli interventi.
Esempio pratico
Un cortile è naturalmente più alto del fondo adiacente. Il costo del tratto che contiene quel terreno non viene ripartito automaticamente a metà.
Giurisprudenza
Dislivello causato dallo scavo del fondo inferiore
Corte di cassazione, sez. II, n. 25512, 2023 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La ripartizione codicistica presuppone il dislivello naturale. Se il proprietario del fondo basso lo crea con propri lavori, rendendo necessario un sostegno, l'onere di conservarlo può ricadere su di lui.
Fonte →