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Codice civile

Art. 885 c.c. — Innalzamento del muro comune 

Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo II — Della proprietà fondiaria; Sezione VI — Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Ogni comproprietario può alzare il muro comune, ma sono a suo carico tutte le spese di costruzione e conservazione della parte sopraedificata. Anche questa può dal vicino essere resa comune a norma dell'articolo 874.

Se il muro non è atto a sostenere la sopraedificazione, colui che l'esegue è tenuto a ricostruirlo o a rinforzarlo a sue spese. Per il maggiore spessore che sia necessario, il muro deve essere costruito sul suolo proprio, salvo che esigenze tecniche impongano di costruirlo su quello del vicino. In entrambi i casi il muro ricostruito o ingrossato resta di proprietà comune, e il vicino deve essere indennizzato di ogni danno prodotto dall'esecuzione delle opere. Nel secondo caso il vicino ha diritto di conseguire anche il valore della metà del suolo occupato per il maggiore spessore.

Qualora il vicino voglia acquistare la comunione della parte sopraelevata del muro, si tiene conto, nel calcolare il valore di questa, anche delle spese occorse per la ricostruzione o per il rafforzamento.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Ogni comproprietario può sopraelevare il muro comune pagando costruzione e conservazione della nuova parte. Se serve rinforzare o ricostruire il muro, i costi gravano su chi sopraeleva. Il codice regola maggiore spessore, occupazione del suolo e indennizzi, oltre al successivo acquisto della comunione.

Esempio pratico

Il muro non regge il piano aggiuntivo progettato da uno dei proprietari. Quel proprietario deve sostenere il rafforzamento e considerare il pregiudizio al vicino.

Giurisprudenza

  • Sbancamento del fondo e conservazione del muro comune

    Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 11482, 2024, Rv. 671042-02 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Chi abbassa il livello del proprio fondo deve preservare il muro comune quando possibile. Se i lavori ne impongono l'abbattimento, deve ricostruirlo a proprie spese nella posizione preesistente.

    Fonte →

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