Codice civile
Art. 888 c.c. — Esonero dal contributo nelle spese
Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo II — Della proprietà fondiaria; Sezione VI — Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi
Testo dell'articolo
Il vicino si può esimere dal contribuire nelle spese di costruzione del muro di cinta o divisorio, cedendo, senza diritto a compenso, la metà del terreno su cui il muro di separazione deve essere costruito. In tal caso il muro è di proprietà di colui che l'ha costruito, salva la facoltà del vicino di renderlo comune ai sensi dell'art. 874, senza obbligo però di pagare la metà del valore del suolo su cui il muro è stato costruito.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il vicino può evitare il contributo al muro di separazione cedendo gratuitamente metà del terreno necessario alla costruzione. Il muro rimane del costruttore. Se il vicino ne acquista in seguito la comunione, non deve pagare nuovamente metà del valore del suolo già ceduto.
Esempio pratico
Per non partecipare alla spesa, un proprietario cede la porzione necessaria. Anni dopo chiede la comunione del muro, considerando nel conteggio che il terreno è già stato ceduto.