Codice civile
Art. 889 c.c. — Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi
Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo II — Della proprietà fondiaria; Sezione VI — Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi
Testo dell'articolo
Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette.
Per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine.
Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Pozzi, cisterne e fosse indicate dal codice richiedono due metri dal confine, misurati dal perimetro interno più vicino. Per tubi e diramazioni la distanza è un metro. Il muro divisorio non cancella queste regole, e rimangono le disposizioni locali applicabili.
Esempio pratico
Una condotta viene collocata sotto terra accanto al muro comune. Il progetto deve considerare la distanza dal confine anche se l'impianto non emerge dal suolo.
Giurisprudenza
Piscina e applicazione delle distanze per cisterne
Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 13154, 2025, Rv. 675367-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Le distanze previste per le opere nominate dal codice possono estendersi a un manufatto diverso, come una piscina, se le sue caratteristiche mostrano un rischio dannoso equivalente. Non basta la somiglianza nominale.
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