Codice civile
Art. 903 c.c. — Luci nel muro proprio o nel muro comune
Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo II — Della proprietà fondiaria; Sezione VII — Delle luci e delle vedute
Testo dell'articolo
Le luci possono essere aperte dal proprietario del muro contiguo al fondo altrui.
Se il muro è comune, nessuno dei proprietari può aprire luci senza il consenso dell'altro; ma chi ha sopraelevato il muro comune può aprirle nella maggiore altezza a cui il vicino non abbia voluto contribuire.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il proprietario può praticare luci nel proprio muro confinante, osservando le prescrizioni di sicurezza e altezza. Per aprirle in un muro comune serve invece il consenso dell’altro comproprietario. Chi ha sopraelevato il muro può aprire luci nella parte aggiunta alla quale il vicino non ha contribuito. È quindi decisivo accertare a chi appartenga precisamente la porzione di muro interessata.
Esempio pratico
Due confinanti condividono un muro. Uno vuole aprire una luce nella parte originaria: deve ottenere il consenso dell’altro, mentre la sola proprietà del proprio edificio non basta.
Giurisprudenza
Proprietà del muro e servitù di luce
Corte di cassazione, sez. II, n. 28804, 2018 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La possibilità di conservare l’apertura deve essere valutata partendo dal regime del muro. Una luce praticata nel proprio muro non pone lo stesso problema di una luce nel muro comune o del confinante; per queste ultime situazioni il precedente considera la possibile acquisizione della servitù per usucapione.
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