Codice civile
Art. 904 c.c. — Diritto di chiudere le luci
Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo II — Della proprietà fondiaria; Sezione VII — Delle luci e delle vedute
Testo dell'articolo
La presenza di luci in un muro non impedisce al vicino di acquistare la comunione del muro medesimo né di costruire in aderenza.
Chi acquista la comunione del muro non può chiudere le luci se ad esso non appoggia il suo edificio.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Una luce aperta nel muro del vicino non blocca l’acquisto della comunione del muro né una costruzione in aderenza consentita dall’ordinamento. Il sacrificio della luce deve però essere collegato alla costruzione: chi acquista soltanto la comunione non può chiuderla se non appoggia al muro il proprio edificio. Un diritto autonomo di servitù, se provato, va esaminato separatamente dalla semplice presenza della luce.
Esempio pratico
Il vicino compra la comunione del muro ma lascia il proprio lotto vuoto. Non può murare la luce soltanto perché è diventato comproprietario.
Giurisprudenza
Chiusura delle luci ed effettiva costruzione
Corte di cassazione, sez. II, n. 25635, 2014 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La semplice intenzione di costruire non basta a ottenere una pronuncia che consenta di eliminare le luci del vicino. Il sacrificio dell’apertura deve essere collegato all’edificazione effettiva in appoggio o aderenza, altrimenti può mancare l’interesse alla domanda.
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