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Art. 910 c.c. — Articolo abrogato 

Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo II — Della proprietà fondiaria; Sezione IX — Delle acque

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.
Stato della norma: articolo abrogato.

Testo dell'articolo

Testo in verifica.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

L’articolo è abrogato dal DPR 238/1999. La scheda serve a mantenere la continuità della numerazione e a segnalare il superamento della disposizione, non a ricostruire un diritto oggi fondato sul suo vecchio testo. Per un utilizzo attuale delle acque si devono esaminare le norme vigenti e i relativi titoli amministrativi.

Esempio pratico

In una vecchia relazione compare un richiamo all’articolo 910. Per un nuovo intervento quel richiamo deve essere sostituito da un’analisi della disciplina attuale delle acque.

Note

Articolo abrogato dal DPR 238/1999, come attestato dal testo istituzionale dell’articolo. Scheda storica, senza presentare come vigente la precedente disciplina dell’uso delle acque che limitava il diritto altrui.

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