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Codice civile

Art. 911 c.c. — Apertura di nuove sorgenti e altre opere 

Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo II — Della proprietà fondiaria; Sezione IX — Delle acque

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Chi vuole aprire sorgenti, stabilire capi o aste di fonte e in genere eseguire opere per estrarre acque dal sottosuolo o costruire canali o acquedotti, oppure scavarne, profondarne o allargarne il letto, aumentarne o diminuirne il pendio o variarne la forma, deve, oltre le distanze stabilite nell'art. 891, osservare le maggiori distanze ed eseguire le opere che siano necessarie per non recare pregiudizio ai fondi altrui, sorgenti, capi o aste di fonte, canali o acquedotti preesistenti e destinati all'irrigazione dei terreni o agli usi domestici o industriali.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Nuove captazioni, canali o modifiche degli alvei devono rispettare non solo le distanze dell’articolo 891, ma anche le maggiori distanze e le opere necessarie a evitare danni a fondi e utilizzazioni preesistenti. La misura geometrica minima non esaurisce quindi il controllo: contano gli effetti concreti su sorgenti, acquedotti e acqua già destinata a irrigazione o altri usi. Restano ferme le leggi sulle acque pubbliche.

Esempio pratico

Un nuovo pozzo rispetta la distanza dal confine ma riduce la portata di una captazione vicina. Il rispetto della sola misura non rende sufficiente la progettazione.

Giurisprudenza

  • Nuova captazione e utilizzazione preesistente

    Corte di cassazione, sez. II, n. 9398, 2019 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La sola distanza geometrica non rende lecita una captazione che sottragga acqua a un uso già in atto sul fondo vicino. Il precedente valuta l’effetto sulla stessa vena e, nel caso trattato, anche l’accordo che regolava i turni e le quantità prelevabili.

    Fonte →

Note

Coordinare con D.Lgs. 152/2006, art. 144: acque superficiali e sotterranee appartenenti al demanio dello Stato. La disciplina civilistica non attribuisce un diritto libero di prelievo e non sostituisce concessioni, autorizzazioni o regole idrauliche pertinenti.

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