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Art. 914 c.c. — Consorzi per regolare il deflusso delle acque 

Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo II — Della proprietà fondiaria; Sezione IX — Delle acque

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Qualora per esigenze della produzione si debba provvedere a opere di sistemazione degli scoli, di soppressione di ristagni o di raccolta di acque, l'autorità amministrativa, su richiesta della maggioranza degli interessati o anche d'ufficio, può costituire un consorzio tra i proprietari dei fondi che traggono beneficio dalle opere stesse.

Si applicano a tale consorzio le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'art. 921.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Per realizzare opere che sistemino gli scoli, eliminino ristagni o raccolgano acque utili alla produzione, l’autorità amministrativa può costituire un consorzio fra i proprietari beneficiati. Può farlo su richiesta della maggioranza o d’ufficio. Forme, funzionamento ed eventuale espropriazione dei diritti seguono i rinvii dell’articolo 921 e la legislazione speciale pertinente.

Esempio pratico

Diversi terreni subiscono ristagni che richiedono un’opera comune. L’iniziativa consortile deve individuare i fondi beneficiati e il procedimento amministrativo applicabile.

Note

Coordinare con D.Lgs. 152/2006, art. 144: acque superficiali e sotterranee appartenenti al demanio dello Stato. La disciplina civilistica non attribuisce un diritto libero di prelievo e non sostituisce concessioni, autorizzazioni o regole idrauliche pertinenti.

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