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Codice civile

Art. 913 c.c. — Scolo delle acque 

Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo II — Della proprietà fondiaria; Sezione IX — Delle acque

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo.

Il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo, né il proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso.

Se per opere di sistemazione agraria dell'uno o dell'altro fondo si rende necessaria una modificazione del deflusso naturale delle acque, è dovuta un'indennità al proprietario del fondo a cui la modificazione stessa ha recato pregiudizio.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il terreno più basso deve ricevere l’acqua che arriva naturalmente da quello superiore, senza interventi umani. Nessuno dei due proprietari può alterare questo equilibrio: quello inferiore non può bloccare il deflusso e quello superiore non può aggravarlo. Se una sistemazione agraria rende necessaria una modifica, il proprietario danneggiato ha diritto all’indennità prevista dalla norma.

Esempio pratico

Un fondo riceve da sempre il ruscellamento naturale dal pendio sovrastante. Il proprietario a monte non può aggiungervi lo scarico concentrato di un nuovo piazzale invocando il semplice dislivello.

Giurisprudenza

  • Limiti dell’obbligo del fondo inferiore

    Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 11827, 2024, Rv. 671478-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Il fondo inferiore deve ricevere soltanto il deflusso conforme alla situazione naturale. Uno scarico organizzato mediante opere, anche di acqua piovana, richiede una giustificazione distinta e non si fonda sulla normale soggezione fra fondi a quote diverse.

    Fonte →

Note

Coordinare con D.Lgs. 152/2006, art. 144: acque superficiali e sotterranee appartenenti al demanio dello Stato. La disciplina civilistica non attribuisce un diritto libero di prelievo e non sostituisce concessioni, autorizzazioni o regole idrauliche pertinenti.

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