Codice civile
Art. 916 c.c. — Rimozione degli ingombri
Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo II — Della proprietà fondiaria; Sezione IX — Delle acque
Testo dell'articolo
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche quando si tratta di togliere un ingombro formatosi sulla superficie di un fondo o in un fosso, rivo, colatoio o altro alveo, a causa di materie in essi impigliate, in modo che le acque danneggino o minaccino di danneggiare i fondi vicini.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il rimedio dell’articolo 915 vale anche per eliminare materiali che ostruiscano un fondo, un fosso, un rivo o altro alveo e rendano l’acqua dannosa o pericolosa per i terreni vicini. L’oggetto qui è la rimozione dell’ostacolo, non la ricostruzione di un argine. Rimangono i presupposti e le cautele del procedimento richiamato.
Esempio pratico
Rami e detriti bloccano un fosso e minacciano di far tracimare l’acqua. Il vicino valuta il rimedio urgente richiamato dalla norma anziché liberare senza titolo un’area altrui.
Giurisprudenza
Canalizzazioni chiuse e doveri di custodia
Corte di cassazione, sez. II, n. 12635, 1995 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La decisione distingue la rimozione degli ostacoli alle acque a cielo aperto dal controllo di canali coperti in cemento. Per questi ultimi, non accessibili al vicino per verifiche periodiche, assume rilievo la responsabilità di chi custodisce l’opera nel fondo superiore.
Fonte →
Note
Coordinare con D.Lgs. 152/2006, art. 144: acque superficiali e sotterranee appartenenti al demanio dello Stato. La disciplina civilistica non attribuisce un diritto libero di prelievo e non sostituisce concessioni, autorizzazioni o regole idrauliche pertinenti.