Codice civile
Art. 917 c.c. — Spese per la riparazione, costruzione o rimozione
Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo II — Della proprietà fondiaria; Sezione IX — Delle acque
Testo dell'articolo
Tutti i proprietari, ai quali torna utile che le sponde e gli argini siano conservati o costruiti e gli ingombri rimossi, devono contribuire nella spesa in proporzione del vantaggio che ciascuno ne ritrae.
Tuttavia, se la distruzione degli argini, la variazione delle acque o l'ingombro nei loro corsi deriva da colpa di alcuno dei proprietari, le spese di conservazione, di costruzione o di riparazione gravano esclusivamente su di lui, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Le spese per argini e rimozione degli ostacoli sono distribuite fra i proprietari che ne traggono utilità, in proporzione al vantaggio. Se però il problema deriva dalla colpa di uno di loro, il costo grava soltanto sul responsabile, ferma la possibilità di risarcire ulteriori danni. Il criterio del beneficio e quello della responsabilità operano in situazioni diverse.
Esempio pratico
Tre terreni beneficiano della manutenzione di un argine. La spesa si ripartisce secondo il vantaggio, ma se il cedimento è causato dallo scavo colposo di uno dei proprietari questi deve sopportare il ripristino.
Giurisprudenza
Utilità dell’argine e costo del ripristino
Corte di cassazione, sez. VI-2, n. 27501, 2013 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Il beneficio derivante dall’argine può imporre ai proprietari il contributo alla conservazione, senza che sia decisiva la sua origine naturale o artificiale. Se il bisogno di ripristino deriva dal comportamento imputabile a uno di loro, il costo non si ripartisce fra tutti.
Fonte →
Note
Coordinare con D.Lgs. 152/2006, art. 144: acque superficiali e sotterranee appartenenti al demanio dello Stato. La disciplina civilistica non attribuisce un diritto libero di prelievo e non sostituisce concessioni, autorizzazioni o regole idrauliche pertinenti. Corretto esclusivamente il refuso grafico «igni» in «ogni»; estratto originario conservato. Conservata la correzione grafica dichiarata ogni rispetto al refuso della riproduzione ufficiale.