Codice civile
Art. 915 c.c. — Riparazione di sponde e argini
Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo II — Della proprietà fondiaria; Sezione IX — Delle acque
Testo dell'articolo
Qualora le sponde o gli argini che servivano di ritegno alle acque siano stati in tutto o in parte distrutti o atterrati, ovvero per la naturale variazione del corso delle acque si renda necessario costruire nuovi argini o ripari, e il proprietario del fondo non provveda sollecitamente a ripararli o a costruirli, ciascuno dei proprietari che hanno sofferto o possono ricevere danno può provvedervi, previa autorizzazione del tribunale, che provvede in via d'urgenza.
Le opere devono essere eseguite in modo che il proprietario del fondo, in cui esse si compiono, non ne subisca danno, eccetto quello temporaneo causato dall'esecuzione delle opere stesse.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Se sponde o argini sono distrutti, oppure occorrono nuovi ripari per un mutamento naturale del corso, il proprietario del fondo deve intervenire sollecitamente. In caso di inerzia, gli altri proprietari esposti a danno possono eseguire le opere dopo l’autorizzazione urgente del tribunale. L’intervento deve evitare danni al fondo ospitante, salvo quelli temporanei propri dei lavori.
Esempio pratico
Un argine degradato mette a rischio due appezzamenti. I vicini chiedono l’autorizzazione urgente prima di intervenire sul fondo del proprietario che non provvede.
Giurisprudenza
Ripari anche per le acque lacustri
Corte di cassazione, sez. Unite, n. 13860, 2015 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Il precedente applica la regola sulla riparazione di sponde e argini anche ai laghi. La tutela contro la tracimazione non dipende dalla presenza di un corso fluviale, dato che la disposizione non esclude i ripari delle acque lacustri.
Fonte →
Note
Coordinare con D.Lgs. 152/2006, art. 144: acque superficiali e sotterranee appartenenti al demanio dello Stato. La disciplina civilistica non attribuisce un diritto libero di prelievo e non sostituisce concessioni, autorizzazioni o regole idrauliche pertinenti.