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Codice civile

Art. 921 c.c. — Consorzi coattivi 

Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo II — Della proprietà fondiaria; Sezione IX — Delle acque

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Nel caso indicato dall'art. 918, il consorzio può anche essere costituito d'ufficio dall'autorità amministrativa, allo scopo di provvedere a una migliore utilizzazione delle acque.

Per le forme di costituzione e il funzionamento si osservano le norme stabilite per i consorzi di miglioramento fondiario.

Il consorzio può anche procedere all'espropriazione dei singoli diritti, mediante il pagamento delle dovute indennità.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Un consorzio per l’uso comune delle acque può essere costituito d’ufficio dall’autorità amministrativa per migliorarne l’utilizzazione. Costituzione e funzionamento seguono la disciplina dei consorzi di miglioramento fondiario. La norma prevede anche l’espropriazione dei diritti individuali, con le dovute indennità, nei presupposti e attraverso le procedure pertinenti.

Esempio pratico

Un progetto comune non trova l’adesione di tutti gli interessati. L’eventuale costituzione coattiva richiede un procedimento dell’autorità competente, non una decisione imposta dagli aderenti volontari.

Note

Coordinare con D.Lgs. 152/2006, art. 144: acque superficiali e sotterranee appartenenti al demanio dello Stato. La disciplina civilistica non attribuisce un diritto libero di prelievo e non sostituisce concessioni, autorizzazioni o regole idrauliche pertinenti.

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