Codice civile
Art. 930 c.c. — Premio dovuto al ritrovatore
Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo III — Dei modi di acquisto della proprietà; Sezione I — Dell’occupazione e dell’invenzione
Testo dell'articolo
Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.
Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.
Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il ritrovatore può chiedere al proprietario un premio. La misura base è un decimo del valore, mentre sulla parte eccedente la soglia storica di diecimila lire il testo prevede un ventesimo. Se manca un valore commerciale, decide il giudice secondo prudente apprezzamento. Il premio non coincide con l’acquisto della cosa dopo l’anno e non va calcolato scambiando lire ed euro.
Esempio pratico
Il proprietario recupera un bene smarrito e il ritrovatore chiede il premio. Si determina il valore pertinente e si verifica il corretto coordinamento monetario della soglia testuale.
Note
La soglia di diecimila lire è conservata nella citazione ufficiale. Coordinamento monetario da verificare per il calcolo concreto; l’importo storico non è presentato come diecimila euro.