Codice civile
Art. 939 c.c. — Unione e commistione
Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo III — Dei modi di acquisto della proprietà; Sezione II — Dell’accessione, della specificazione, dell’unione e della commistione
Testo dell'articolo
Quando più cose appartenenti a diversi proprietari sono state unite o mescolate in guisa da formare un sol tutto, ma sono separabili senza notevole deterioramento, ciascuno conserva la proprietà della cosa sua e ha diritto di ottenerne la separazione. In caso diverso, la proprietà ne diventa comune in proporzione del valore delle cose spettanti a ciascuno.
Quando però una delle cose si può riguardare come principale o è di molto superiore per valore, ancorché serva all'altra di ornamento, il proprietario della cosa principale acquista la proprietà del tutto. Egli ha l'obbligo di pagare all'altro il valore della cosa che vi è unita o mescolata; ma se l'unione o la mescolanza è avvenuta senza il suo consenso ad opera del proprietario della cosa accessoria, egli non è obbligato a corrispondere che la somma minore tra l'aumento di valore apportato alla cosa principale e il valore della cosa accessoria.
È inoltre dovuto il risarcimento dei danni in caso di colpa grave.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Se cose di proprietari diversi vengono unite o mescolate ma possono separarsi senza notevole deterioramento, ciascuno mantiene la propria proprietà. Se non si possono separare, nasce di regola una comunione proporzionata ai valori. Quando una cosa è principale o vale molto di più, il suo proprietario acquista l’insieme e deve il compenso previsto, ridotto in certe unioni fatte senza consenso. La colpa grave può comportare danni.
Esempio pratico
Due proprietari mescolano merci omogenee in un’unica massa. Si accertano separabilità e valori per capire se ciascuno conservi il proprio bene o si sia formata una comunione.
Giurisprudenza
Apporto di terreni alla strada vicinale
Corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 19746, 2024, Rv. 671903-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Il conferimento materiale di porzioni contigue e la costruzione della strada comune possono far perdere alle singole porzioni la loro autonomia e generare una comunione incidentale. Il precedente richiama anche unione e commistione nella ricostruzione di questo acquisto.
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