Codice civile
Art. 940 c.c. — Specificazione
Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo III — Dei modi di acquisto della proprietà; Sezione II — Dell’accessione, della specificazione, dell’unione e della commistione
Testo dell'articolo
Se taluno ha adoperato una materia che non gli apparteneva per formare una nuova cosa, possa o non possa la materia riprendere la sua prima forma, ne acquista la proprietà pagando al proprietario il prezzo della materia, salvo che il valore della materia sorpassi notevolmente quello della mano d'opera. In quest'ultimo caso la cosa spetta al proprietario della materia, il quale deve pagare il prezzo della mano d'opera.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Chi trasforma materia altrui in una cosa nuova ne acquista normalmente la proprietà pagando il prezzo della materia. Se però il valore della materia supera notevolmente quello del lavoro, il nuovo bene appartiene al proprietario della materia, che deve pagare il lavoro. La regola richiede una vera trasformazione in cosa nuova, non una semplice giustapposizione di beni.
Esempio pratico
Un artigiano lavora materia non propria e crea un nuovo oggetto. Per attribuirne la proprietà si confrontano concretamente valore della materia e prezzo della lavorazione.