Codice civile
Art. 941 c.c. — Alluvione
Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo III — Dei modi di acquisto della proprietà; Sezione II — Dell’accessione, della specificazione, dell’unione e della commistione
Testo dell'articolo
Le unioni di terra e gli incrementi, che si formano successivamente e impercettibilmente nei fondi posti lungo le rive dei fiumi o torrenti, appartengono al proprietario del fondo, salvo quanto è disposto dalle leggi speciali.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Gli incrementi di terra che si formano gradualmente e in modo impercettibile lungo un fiume o torrente appartengono al proprietario del fondo rivierasco, salvo leggi speciali. Il fenomeno va distinto dallo spostamento improvviso di una porzione riconoscibile e dai terreni semplicemente abbandonati dall’acqua. L’articolo 947 esclude questa regola quando l’incremento deriva dalle attività artificiali indicate.
Esempio pratico
Una riva aumenta lentamente per deposito naturale di particelle di terra. Si verifica origine e continuità dell’incremento, senza assimilare il caso a lavori di rettifica del fiume.
Giurisprudenza
Accessione fluviale e origine antropica nel regime storico
Corte di cassazione, sez. U, n. 4013, 2016, Rv. 638597 · Principio da rassegna ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
La rassegna ufficiale ricostruisce un caso relativo al regime anteriore al 1994, escludendo l’acquisto rivierasco quando l’incremento è prodotto da attività umana. Il lento trascorrere del tempo e la cessazione di una funzione di protezione non trasformano da soli il terreno in proprietà privata.
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