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Codice civile

Art. 944 c.c. — Avulsione 

Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo III — Dei modi di acquisto della proprietà; Sezione II — Dell’accessione, della specificazione, dell’unione e della commistione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se un fiume o torrente stacca per forza istantanea una parte considerevole e riconoscibile di un fondo contiguo al suo corso e la trasporta verso un fondo inferiore o verso l'opposta riva, il proprietario del fondo al quale si è unita la parte staccata ne acquista la proprietà. Deve però pagare all'altro proprietario un'indennità nei limiti del maggior valore recato al fondo dall'avulsione.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Quando un fiume o torrente stacca improvvisamente una parte consistente e riconoscibile di un fondo e la trasporta unendola a un altro, il proprietario del fondo che la riceve ne acquista la proprietà. Deve però indennizzare l’altro proprietario nei limiti dell’aumento di valore ricevuto. L’immediatezza e la riconoscibilità distinguono l’avulsione dall’alluvione lenta.

Esempio pratico

Una piena stacca una porzione identificabile di terreno e la salda alla riva opposta. Si verifica l’unione effettiva e il maggior valore per determinare l’indennità.

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