Codice civile
Art. 956 c.c. — Divieto di proprietà separata delle piantagioni
Libro III — Della proprietà · Titolo III — Della superficie
Testo dell'articolo
Non può essere costituita o trasferita la proprietà delle piantagioni separatamente dalla proprietà del suolo.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il codice vieta di creare o trasferire una proprietà delle piantagioni separata da quella del terreno. La superficie prevista per gli edifici non può essere estesa automaticamente agli alberi. Situazioni sorte sotto regimi precedenti richiedono un esame distinto del titolo e della disciplina temporale.
Esempio pratico
Il proprietario propone di vendere gli alberi come una proprietà perpetua separata dal terreno: il progetto incontra il divieto della norma.
Giurisprudenza
Limiti delle proprietà arboree storiche
Corte di cassazione, sez. II, n. 4072, 2008 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Il precedente esamina una proprietà separata degli alberi sorta sotto il codice del 1865. Il diritto storico non viene esteso automaticamente all’intero terreno o alla facoltà di impiantare nuovi alberi, che richiedono un fondamento nel titolo e nella fattispecie concreta.
Fonte →