Codice civile
Art. 969 c.c. — Ricognizione
Libro III — Della proprietà · Titolo IV — Dell’enfiteusi
Testo dell'articolo
Il concedente può richiedere la ricognizione del proprio diritto da chi si trova nel possesso del fondo enfiteutico, un anno prima del compimento del ventennio.
Per l'atto di ricognizione non è dovuta alcuna prestazione. Le spese dell'atto sono a carico del concedente.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il concedente può chiedere il riconoscimento del proprio diritto nel momento individuato dalla norma, prima del compimento del ventennio. L’atto non comporta un compenso dovuto dal possessore e le spese gravano sul concedente. Non costituisce, da solo, prova di un diritto diverso da quello riconosciuto.
Esempio pratico
Avvicinandosi al ventennio, il concedente chiede a chi possiede il fondo enfiteutico un atto di ricognizione del proprio diritto.