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Art. 976 c.c. — Locazioni concluse dall'enfiteuta 

Libro III — Della proprietà · Titolo IV — Dell’enfiteusi

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Per le locazioni concluse dall'enfiteuta si applicano le norme dell'art. 999.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Le locazioni stipulate dall’enfiteuta sono regolate, per gli effetti considerati, dal rinvio all’articolo 999. La cessazione dell’enfiteusi non consente quindi di presumere una durata residua illimitata dell’affitto: bisogna verificare data certa, causa della cessazione e limiti di opponibilità.

Esempio pratico

Alla fine dell’enfiteusi esiste ancora una locazione: si esaminano il contratto e le condizioni del rinvio all’articolo 999.

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