Codice civile
Art. 963 c.c. — Perimento totale o parziale del fondo
Libro III — Della proprietà · Titolo IV — Dell’enfiteusi
Testo dell'articolo
Quando il fondo enfiteutico perisce interamente, l'enfiteusi si estingue.
Se è perita una parte notevole del fondo e il canone risulta sproporzionato al valore della parte residua, l'enfiteuta, secondo le circostanze, può chiedere una congrua riduzione del canone, o rinunziare al suo diritto, restituendo il fondo al concedente, salvo il diritto al rimborso dei miglioramenti sulla parte residua.
La domanda di riduzione del canone e la rinunzia al diritto non sono ammesse, decorso un anno dall'avvenuto perimento.
Qualora il fondo sia assicurato e l'assicurazione sia fatta anche nell'interesse del concedente, l'indennità è ripartita tra il concedente e l'enfiteuta in proporzione del valore dei rispettivi diritti.
Nel caso di espropriazione per pubblico interesse, l'indennità si ripartisce a norma del comma precedente.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La distruzione completa del fondo estingue l’enfiteusi. Una perdita notevole ma parziale può consentire riduzione del canone o rinuncia, quando ricorrono i presupposti, entro un anno dall’evento. Indennità assicurativa e di espropriazione devono essere ripartite secondo il valore dei rispettivi diritti.
Esempio pratico
Una frana elimina una parte rilevante del fondo. L’enfiteuta verifica tempestivamente il rapporto fra canone e valore residuo.
Giurisprudenza
Perdita parziale e possibilità residua di utilizzo
Corte di cassazione, sez. II, n. 25428, 2013 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La perdita di una parte del bene non equivale necessariamente alla distruzione completa che estingue l’enfiteusi. Il precedente valuta se rimanga una concreta possibilità di utilizzare la parte residua, distinguendola dalla semplice diminuzione di produttività o redditività.
Fonte →