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Art. 989 c.c. — Boschi, filari e alberi sparsi di alto fusto 

Libro III — Della proprietà · Titolo V — Dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione; Capo I — Dell’usufrutto; Sezione II — Dei diritti nascenti dall’usufrutto

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se nell'usufrutto sono compresi boschi o filari cedui ovvero boschi o filari di alto fusto destinati alla produzione di legna, l'usufruttuario può procedere ai tagli ordinari, curando il mantenimento dell'originaria consistenza dei boschi o dei filari e provvedendo, se occorre, alla loro ricostituzione.

Circa il modo, l'estensione, l'ordine e l'epoca dei tagli, l'usufruttuario è tenuto a uniformarsi, oltre che alle leggi e ai regolamenti forestali, alla pratica costante della regione.

Le stesse regole si applicano agli alberi di alto fusto sparsi per la campagna, destinati ad essere tagliati.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il bosco destinato alla produzione di legna può essere utilizzato attraverso tagli ordinari che mantengano la consistenza originaria. L’usufruttuario deve rispettare regole forestali e pratica locale, provvedendo alla ricostituzione quando occorre. La facoltà non equivale a un’autorizzazione generale al disboscamento.

Esempio pratico

Il titolare dell’usufrutto programma un taglio periodico: controlla destinazione produttiva, prescrizioni forestali e necessità di ricostituzione.

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