Codice civile
Art. 998 c.c. — Scorte vive e morte
Libro III — Della proprietà · Titolo V — Dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione; Capo I — Dell’usufrutto; Sezione II — Dei diritti nascenti dall’usufrutto
Testo dell'articolo
Le scorte vive e morte di un fondo devono essere restituite in eguale quantità e qualità. L'eccedenza o la deficienza di esse deve essere regolata in danaro, secondo il loro valore al termine dell'usufrutto.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Le scorte del fondo devono essere restituite nella stessa quantità e qualità. Differenze positive o negative si regolano in denaro sulla base del valore alla cessazione dell’usufrutto. Un inventario attendibile permette di distinguere variazioni di quantità da cambiamenti della qualità e del prezzo.
Esempio pratico
Alla riconsegna di un fondo risultano scorte inferiori a quelle iniziali: si determina la differenza secondo il valore finale.