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Codice civile

Art. 107 c.c. — Forma della celebrazione 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo III — Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile; Sezione III — Della celebrazione del matrimonio

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio.

L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

L’ufficiale legge gli articoli 143, 144 e 147 davanti a due testimoni, anche parenti. Ciascuno sposo dichiara personalmente di voler prendere l’altro come coniuge; l’ufficiale dichiara l’unione e compila subito l’atto. La forma ordinaria italiana va distinta dal riconoscimento di matrimoni celebrati validamente all’estero.

Esempio pratico

Alla cerimonia due parenti fanno da testimoni: dopo la lettura delle norme, gli sposi esprimono separatamente il consenso e l’ufficiale redige l’atto.

Giurisprudenza

  • Forma telematica del matrimonio validamente celebrato all’estero

    Corte di cassazione, sez. I civile, n. 15343, 2016, Rv. 641023 · Principio giurisprudenziale verificato — estratto della rassegna ufficiale

    Il matrimonio contratto all'estero alla presenza di uno solo dei nubendi e con la partecipazione in via telematica dell'altro non è contraria all'ordine pubblico italiano a condizione che lo stesso sia stato validamente celebrato secondo la legge del Paese straniero, dovendosi avere riguardo, in sede di delibazione, unicamente agli effetti dell'atto straniero, senza possibilità di sottoporlo ad un sindacato di tipo contenutistico, tanto più che neppure per il legislatore italiano la forma di cui all'art. 107 c.c. ha valore inderogabile

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