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Art. 12 c.c. — Persone giuridiche private 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo II — Delle persone giuridiche

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Testo in verifica.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

L’articolo è abrogato. Prevedeva un precedente sistema di riconoscimento della personalità giuridica privata e non va utilizzato per descrivere la procedura attuale.

Per associazioni, fondazioni e altre istituzioni private il quadro generale è oggi nel D.P.R. 361/2000, che disciplina il riconoscimento mediante l’iscrizione nel registro competente. Per gli enti del Terzo settore può operare la procedura speciale dell’articolo 22 del D.Lgs. 117/2017. Occorre distinguere la semplice costituzione dell’ente dall’acquisto della personalità giuridica: un’associazione può esistere anche senza riconoscimento. La scheda conserva il numero storico e consente di trovare i rinvii attuali.

Esempio pratico

Una nuova associazione vuole acquistare personalità giuridica. Non chiede il decreto presidenziale descritto dal vecchio articolo 12: individua il registro e il procedimento applicabili, considerando anche l’eventuale iscrizione come ente del Terzo settore.

Note

Abrogato dall’art. 11, comma 1, lettera a), D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

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