Codice civile
Art. 12 c.c. — Persone giuridiche private
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo II — Delle persone giuridiche
Testo dell'articolo
Testo in verifica.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
L’articolo è abrogato. Prevedeva un precedente sistema di riconoscimento della personalità giuridica privata e non va utilizzato per descrivere la procedura attuale.
Per associazioni, fondazioni e altre istituzioni private il quadro generale è oggi nel D.P.R. 361/2000, che disciplina il riconoscimento mediante l’iscrizione nel registro competente. Per gli enti del Terzo settore può operare la procedura speciale dell’articolo 22 del D.Lgs. 117/2017. Occorre distinguere la semplice costituzione dell’ente dall’acquisto della personalità giuridica: un’associazione può esistere anche senza riconoscimento. La scheda conserva il numero storico e consente di trovare i rinvii attuali.
Esempio pratico
Una nuova associazione vuole acquistare personalità giuridica. Non chiede il decreto presidenziale descritto dal vecchio articolo 12: individua il registro e il procedimento applicabili, considerando anche l’eventuale iscrizione come ente del Terzo settore.
Note
Abrogato dall’art. 11, comma 1, lettera a), D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.