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Codice civile

Art. 11 c.c. — Persone giuridiche pubbliche 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo II — Delle persone giuridiche

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Le provincie e i comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

La norma richiama le persone giuridiche pubbliche, come comuni, province ed enti pubblici riconosciuti come tali. Questi soggetti hanno diritti e operano secondo le regole di diritto pubblico che li riguardano.

Il fatto che un ente pubblico possa stipulare contratti non lo trasforma in un’associazione privata: bisogna verificare competenze, poteri e procedimenti stabiliti dalla sua disciplina. Al contrario, non ogni ente che svolge un’attività di interesse collettivo è per questo un ente pubblico. Per capire quali regole applicare occorre prima identificarne la natura giuridica. L’articolo 11 è un rinvio generale e non attribuisce indistintamente gli stessi poteri a tutti gli enti.

Esempio pratico

Un comune concede un immobile e stipula il relativo contratto. Si devono verificare sia le regole civilistiche del rapporto sia le competenze e le procedure pubbliche necessarie per impegnare l’ente.

Giurisprudenza

  • Natura privata dell’ANCI e compiti di interesse pubblico

    Corte di cassazione, sez. Sezioni unite, sentenza n. 10244, Rv. 661047-01 · Massima ufficiale della Cassazione

    L'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), pur titolare di compiti di natura tendenzialmente amministrativa, svolti su mandato e dietro finanziamento statale, oltre che attribuiti da norme di natura pubblicistica, in assenza di un'espressa previsione normativa che la qualifichi "ente pubblico", ai sensi dell'art. 4 della l. n. 70 del 1975, non può essere annoverata tra le pubbliche amministrazioni indicate nell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, deponendo per la natura di soggetto di diritto privato la forma giuridica prescelta, le previsioni statutarie, la libertà di adesione e recesso degli associati, la funzione di rappresentanza e tutela degli interessi dei comuni associati e di raccordo con il sistema centrale; ne consegue che, in mancanza di disposizioni contrarie, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alla procedura di convocazione dell'assemblea e di nomina del coordinatore regionale di tale associazione, discutendosi della legittimità di atti non riconducibili all'esercizio di un pubblico potere.

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