Codice civile
Art. 124 c.c. — Vincolo di precedente matrimonio
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo III — Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile; Sezione VI — Della nullità del matrimonio
Testo dell'articolo
Il coniuge può in qualunque tempo impugnare il matrimonio o l'unione civile tra persone dello stesso sesso dell'altro coniuge; se si oppone la nullità del primo matrimonio, tale questione deve essere preventivamente giudicata.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il coniuge di un precedente matrimonio o di una precedente unione civile può impugnare in qualunque tempo il nuovo matrimonio dell’altra parte. Se viene contestata la nullità del precedente matrimonio, quella questione deve essere decisa prima: la validità del primo vincolo incide sull’impedimento al secondo.
Esempio pratico
Una persona ancora sposata contrae nuove nozze: il primo coniuge può impugnarle, e l’eventuale contestazione della validità del primo matrimonio viene esaminata prioritariamente.