Codice civile
Art. 125 c.c. — Azione del pubblico ministero
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo III — Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile; Sezione VI — Della nullità del matrimonio
Testo dell'articolo
L'azione di nullità non può essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei coniugi.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il pubblico ministero non può iniziare l’azione di nullità dopo la morte di uno dei coniugi. La disposizione riguarda il potere di promuovere l’azione e non autorizza a dichiarare automaticamente cessato ogni giudizio già pendente, né elimina le azioni degli altri soggetti legittimati.
Esempio pratico
Dopo la morte di uno sposo il pubblico ministero non introduce una nuova azione di nullità in base al proprio potere; altre legittimazioni richiedono una verifica distinta.
Giurisprudenza
Azione del pubblico ministero dopo la morte
Corte di cassazione, sez. II, sentenza n. 4653, 2018 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
L’azione matrimoniale del pubblico ministero non può essere iniziata dopo la morte di uno degli sposi. Il precedente distingue questo limite dalla prosecuzione, da parte degli eredi nei casi ammessi, di un giudizio di impugnazione personale già pendente alla morte del titolare.
Fonte →