Codice civile
Art. 149 c.c. — Scioglimento del matrimonio
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo V — Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi
Testo dell'articolo
Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.
Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell'articolo 82 o dell'articolo 83, e regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il matrimonio si scioglie con la morte di uno sposo e negli altri casi previsti dalla legge. Per il matrimonio religioso regolarmente trascritto cessano gli effetti civili nei casi legali: la norma distingue il piano civile da quello religioso. La separazione personale non scioglie il vincolo; nullità e scioglimento sono istituti diversi.
Esempio pratico
Dopo una separazione i coniugi restano sposati; per contrarre nuove nozze occorre lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili secondo la legge applicabile.
Giurisprudenza
Morte prima della pronuncia di divorzio
Corte di cassazione, sez. VI-1, ordinanza n. 1079, 2021 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Se il coniuge muore prima che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il superstite può impugnare la pronuncia successiva per ottenere la dichiarazione che non occorre più decidere sullo status. Il matrimonio era già cessato per morte; gli eredi possono partecipare al processo come successori senza ereditare il diritto matrimoniale personale.
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